PROROGA DI UN ANNO TITOLI EDILIZI: AMBITO APPLICATIVO E CONDIZIONI

Published on 30 May 2022 • Edilizia

Ai sensi dell'art. 10-septies Decreto-Legge 21 marzo 2022 n° 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117), in considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.

Obiettivo del provvedimento è, quindi, quello di concedere più tempo per iniziare e terminare i lavori in ritardo, rispondendo alle preoccupazioni degli addetti ai lavori.

Titoli edilizi prorogati

La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:

  • permessi di costruire,
  • Scia,
  • autorizzazioni paesaggistiche,
  • autorizzazioni ambientali,

rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.

Termini del permesso di costruire

Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:

  • il termine di inizio dei lavori;
  • il termine di ultimazione delle opere.

In particolare:

  • il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo;
  • il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga comprende anche:

  • le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
  • gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,
  • i relativi piani attuativi,
  • gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:

  • cause impreviste,
  • complessità delle opere da realizzare,
  • emergenza sanitaria da Covid-19 

Condizioni per la proroga

Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:

  • la comunicazione al Comune di volersi avvalere della norma
  • i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Testo della norma di riferimento

                       Art. 10-septies. 
 
          (( (Misure a sostegno dell'edilizia privata). )) 
 
  ((1.  In   considerazione   delle   conseguenze   derivanti   dalle
difficolta'  di  approvvigionamento  dei  materiali   nonche'   dagli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: 
    a) i termini di inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,  di  cui
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  relativi  ai  permessi  di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche'  i
suddetti  termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della  presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della  comunicazione  del  soggetto  medesimo,  con  nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti  di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio attivita'  (SCIA),  nonche'  delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    b) il termine di validita' nonche' i termini  di  inizio  e  fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani  o  provvedimenti  di  tutela  dei  beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o  agli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito  della  proroga  di  cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e della proroga di cui  all'articolo  10,  comma  4-bis,  del  citato
decreto-legge n. 76 del 2020)). 

In allegato il modello di comunicazione da depositare in Comune per avvalersi della proroga sopra prevista che è anche scaricabile dall'area tematica "Edilizia Privata"

M-19 Comunicazione proroga termine inizio o fine lavori L. 51_2022

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