PROROGA DI UN ANNO TITOLI EDILIZI: AMBITO APPLICATIVO E CONDIZIONI
Published on 30 May 2022 • Edilizia
Ai sensi dell'art. 10-septies Decreto-Legge 21 marzo 2022 n° 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117), in considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.
Obiettivo del provvedimento è, quindi, quello di concedere più tempo per iniziare e terminare i lavori in ritardo, rispondendo alle preoccupazioni degli addetti ai lavori.
Titoli edilizi prorogati
La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:
- permessi di costruire,
- Scia,
- autorizzazioni paesaggistiche,
- autorizzazioni ambientali,
rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
Termini del permesso di costruire
Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:
- il termine di inizio dei lavori;
- il termine di ultimazione delle opere.
In particolare:
- il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 anno dal rilascio del titolo;
- il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.
La proroga comprende anche:
- le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
- gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,
- i relativi piani attuativi,
- gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.
Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:
- cause impreviste,
- complessità delle opere da realizzare,
- emergenza sanitaria da Covid-19
Condizioni per la proroga
Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:
- la comunicazione al Comune di volersi avvalere della norma
- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.
Testo della norma di riferimento
Art. 10-septies. (( (Misure a sostegno dell'edilizia privata). )) ((1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020)).
In allegato il modello di comunicazione da depositare in Comune per avvalersi della proroga sopra prevista che è anche scaricabile dall'area tematica "Edilizia Privata"